Facoltà per gli enti terriotirali di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente, per gli anni dal 2015 al ((2027)), (art. 7 comma 2 del D.l. 78/2015)
L’art.6 quinquies del D.L. 29 settembre 2023 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023 n.170 rubricato “Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali” dispone che all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».
L’art. 17-ter del D.l. 113/2024 ha esteso al 2027 la possibilità di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti .